San Marino. L’informazione: “L’infondata denuncia della Banca Centrale contro i giornalisti”

San Marino. L’informazione: “L’infondata denuncia della Banca Centrale contro i giornalisti”

Rassegna Stampa – Nella querela di Via del Voltone anche asserzioni non vere accuse di reati mai commessi dilatazione del concetto di segretezza

ANTONIO FABBRI. La volontà di addebitare disonestà a chi ha agito onestamente, secondo i propri diritti e i propri doveri, è già inaccettabile quando a sostenerla, con delle denunce pretestuose atte a innescare azioni giudiziarie contro qualcuno, sono avvocati di parti private. Diventa ancor più grave, perniciosa e pericolosa quando è messa in atto, attraverso deduzioni, asserzioni e insinuazioni infondate, da un soggetto pubblico e dai suoi legali allo scopo esclusivo di trascinare in giudizio senza merito dei giornalisti. E che il merito, in fatto e in diritto, non ci fosse palesemente fin da subito, è attestato in maniera chiara dalla sentenza assolutoria e dalle sue motivazioni che, giova ripeterlo, hanno rilevato in estrema sintesi tre cose: i giornalisti hanno fatto il loro lavoro esercitando un sacrosanto diritto-dovere di cronaca scrivendo notizie vere e verificate; non hanno violato alcun segreto perché quanto pubblicato non era segreto; non hanno mai pubblicato talune informazioni che era stato loro addebitato di aver divulgato.

La denuncia penale del 14 agosto 2020 fatta da Bcsm Eppure la prima denuncia- querela penale – in sede amministrativa era già stata depositata il giorno prima – il 14 agosto del 2020 venne depositata dalla Banca Centrale, con firma del Vice presidente Francesco Mancini e dell’avvocato Tania Ercolani. Denuncia nei confronti del giornale L’informazione e del suo Direttore, Carlo Filippini, innescando così un procedimento penale poi allargatosi anche al giornalista Antonio Fabbri.

Una querela sostenuta, poi, anche dalla costituzione di parte civile, per la richiesta danni in sede penale, della presidente della Bcsm Catia Tomasetti, e dell’Eurodeputato Sandro Gozi.

Ora, appare grave che un Ente come Banca Centrale e suoi legali rappresentanti e avvocati sostengano in una denuncia che sia segreto ciò che non lo è, puntando parallelamente alla compressione del diritto di cronaca.

Questo perché il peso della propria autorità di Ente dello Stato potrebbe poi incontrare riverberarsi sull’istruttoria.

Si può d’altra parte ben dire oggi, alla luce della sentenza assolutoria e delle relative motivazioni, che il vaglio obiettivo dell’inquirente Elisa Beccari, che ha rinviato a giudizio i giornalisti senza che vi fossero i presupposti di fatto e di diritto, non sia stato dei più rigorosi.

Appare anche grave, va ribadito, che un Ente come Bcsm, che dovrebbe ben conoscere i canoni della segretezza e i suoi limiti sostenga che sia segreto ciò che segreto non è, allo scopo di colpire giudizialmente dei giornalisti che hanno fatto il proprio lavoro.

I contenuti non fondati della denuncia di Banca Centrale La denuncia presentata da Bcsm, a firma, si diceva, del vice presidente Francesco Mancini e dell’avvocato Tania Ercolani, fin delle premesse è all’apparenza impostata per gettare ombre sul corretto operato dei giornalisti.

Infatti riporta insinuazioni funzionali ad una narrazione rivelatasi poi distorta, dilatando concetti giuridici pro-domo propria, omettendo particolari determinanti, accusando senza fondamento di reati mai commessi, addebitando divulgazioni mai avvenute di atti asseritamente segreti.

Una narrazione strumentale, insomma, che non ci si aspetterebbe da un Ente dello Stato.

La denuncia di Bcsm parte dalla ricostruzione dell’indagine sulla cosiddetta “consulenza fantasma” per la quale vennero indagati e poi archiviati, da Buriani, Catia Tomasetti e Sandro Gozi

Le asserzioni non vere e le insinuazioni nella denuncia di Bcsm Il primo punto della ricostruzione della denuncia di Bcsm mira subito a gettare ombre su “L’informazione”. Sostiene Banca Centrale che dell’indagine su Tomasetti e Gozi “primo a darne notizia fu la testata L’informazione”.

Questa affermazione di Bcsm, però, non è vera. Infatti la notizia dell’indagine uscì il giorno 15 aprile 2019 su siti internet, agenzie di stampa, San Marino Rtv.

Tra l’altro questo Bcsm lo sapeva benissimo perché lo stesso giorno uscì una nota sulla vicenda proprio da Via del Voltone.

Solo il giorno successivo, il 16 aprile 2019, L’Informazione pubblicò la notizia dell’indagine, cioè dopo tutti gli altri e non prima. Tra l’altro dando correttamente conto, contestualmente alla notizia, della replica di Bcsm e della sua presidente.

Sostiene poi la denuncia di Bcsm, inanellando una serie di abbagli, che il fascicolo archiviato (pertanto non più in istruttoria) per il cui accesso il giornalista Antonio Fabbri aveva fatto ufficiale richiesta per via telematica, fosse sottoposto a segreto istruttorio; sostiene che, nonostante la richiesta ufficiale le informazioni con cui erano stati fatti gli articoli contestati erano tratti da documentazione “illecitamente acquisita”, ma così non era e non è come attesta la sentenza assolutoria.

Sostiene poi la Bcsm, montando così una insinuazione non vera, che l’accesso al fascicolo era stato consentito al giornalista quando, invece, neppure all’avvocato Filippo Cocco, legale della Tomasetti, era stato consentito l’accesso al medesimo fascicolo.

Affermazione evidentemente distorta, poiché mentre l’avvocato Cocco aveva fatto richiesta di accesso al fascicolo il 20 maggio 2020, quando era ancora in corso l’indagine e il procedimento si trovava nella fase istruttoria, il giornalista aveva invece fatto richiesta di accesso al fascicolo il 3 luglio 2020, a procedimento archiviato, quindi pubblicato, quindi a istruttoria finita.

E che l’istruttoria fosse finita con l’archiviazione lo aveva fatto sapere con un comunicato stampa la stessa Banca Centrale, il 1° luglio 2020.

Altra affermazione non vera della denuncia di Bcsm, che al giornalista fosse stato consegnato l’intero fascicolo, quando invece era stato escluso dalla stessa autorizzazione l’accesso alle parti coperte da segreto bancario.

Si sostiene, sempre nella denuncia, che siano stati pubblicati atti coperti da “segretezza speciale”, dilatando in maniera impropria lo stesso concetto di segreto, come scritto anche dal Commissario Saldarelli nella motivazione della sentenza.

Tutte queste incongruenze della denuncia vennero fatte presenti agli inquirenti – che in una prima fase erano insieme Elisa Beccari e Roberto Battaglino – sia dagli avvocati difensori sia dal giornalista in sede di interrogatorio.

Evidentemente rimasero inascoltati, poiché si arrivò al rinvio a giudizio senza che vi fossero i presupposti di fatto e di diritto. Una settimana dopo a dare man forte alla denuncia della Bcsm arrivò l’altrettanto infondata denuncia dell’Eccellentissima Camera di cui daremo conto nei prossimi giorni.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 23

Condividi


Per rimanere aggiornato su tutte le novità iscriviti alla newsletter

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Privacy Policy