San Marino. Appello Cis-fondi pensione. Pf e parti civili chiedono condanna, la difesa l’assoluzione

San Marino. Appello Cis-fondi pensione. Pf e parti civili chiedono condanna, la difesa l’assoluzione

RASSEGNA STAMPA – Chiesta dall’avvocato di Daniele Guidi, Fabio Federico anche l’audizione di Bonfatti per riferire sulla natura dei Pronti contro termine sui quali si gioca l’accusa di truffa

ANTONIO FABBRI – E’ arrivato in appello il primo dei processi della Galassia Cis, che era giunto a sentenza in primo grado.

Quello relativo alla contestata truffa ai fondi pensione Iss e a Fondiss, per il quale era imputato l’amministratore delegato e direttore di Banca Cis, Daniele Guidi.

La sentenza di primo grado, emessa dal giudice Adriano Saldarelli, risale al 13 aprile dello scorso anno e ha visto Guidi condannato a 5 anni e 10 mesi di prigionia e alla multa a giorni 60 pari a 30mila euro. Condanna anche al risarcimento del danno a favore delle parti civili da liquidare in separato giudizio.

Il giudice aveva anche confermato il sequestro conservativo già disposto, fino alla definizione del giudizio e condannato l’imputato anche al pagamento delle spese processuali e degli onorari di parte civile.

Ieri dunque l’appello davanti al giudice Renato Bricchetti. Due i capi di imputazione contestati, la truffa, per avere utilizzato i Pronti contro termine (Pct), sui quali Iss e Fondiss avevano investito i fondi pensione, dandoli in garanzia e, secondo capo di imputazione, aver dato una rappresentazione, dall’accusa ritenuta falsa, del quoziente si solvibilità della banca.

L’appello di ieri è iniziato con la richiesta del difensore di Guidi, l’avvocato Fabio Federico di poter ascoltare l’amministratore straordinario del Cis, Sido Bonfatti, poiché questi, in altri procedimenti collegati, ha sottolineato come la natura dei Pct non preveda il passaggio di proprietà dall’Istituto di credito al cliente.

Una interpretazione in linea con quella della difesa. Difesa che ha chiesto anche di riascoltare il primo perito incaricato dall’inquirente, Gasperoni, la cui relazione compiva delle valutazioni “incommensurabilmente diverse” da quelle fatte poi rifare dello stesso inquirente a Banca Centrale, aveva già detto in primo grado la difesa.

Nel chiedere al giudice di rigettare le richieste testimoniali della difesa, le parti civili hanno chiesto invece di confermare la decisione di primo grado.

Le parti civili Così l’Avvocatura dello Stato, con l’avvocato Sabrina Bernardi affiancata dall’avvocato Simona Ugolini, ha anche fatto presente che la difesa non ha formulato richieste a Bonfatti, quando è stato sentito in udienza, in ordine alla natura giuridica dei Pct, valutazione, ha aggiunto l’avvocatura, di pertinenza dell’autorità giudiziaria.

Stessa posizione tenuta dall’avvocato di parte civile della Sga, Società di Gestione degli Attivi (già Bns nata dalle ceneri di BancaCis), Alessandro Cardelli, il quale ha definito superflua una eventuale ulteriore testimonianza per spiegare la natura giuridica dei Pct, invocando il principio di diritto iura novit curia, ovvero il fatto che il giudice conosce da sé le leggi.

L’avvocato Pier Luigi Bacciocchi, per conto del trust “Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione”, si è associato alle difese delle altre parti civili sottolineando che, eventuali eccezioni diverse da quelle dei motivi di appello “non possono essere prese in considerazione nel giudizio, poiché ci sarebbe violazione del contraddittorio”.

Infine il Procuratore del fisco, Giorgia Ugolini, si è opposta a sua volta all’escussione di Bonfatti e Gasperoni e, rifacendosi alle sue memorie, ha chiesto di confermare la sentenza di condanna di primo grado.

I motivi di appello della difesa Dal canto suo l’avvocato difensore di Guidi, Fabio Federico, si è riportato ai motivi di appello rimarcando, tuttavia, quanto detto in altri procedimenti da Bonfatti circa la natura dei Pronti contro termine, che rimangono di proprietà della banca, e sottolineando di non aver fatto domande poiché, quanto sostenuto dalla difesa risultava già agli atti, in funzione delle risposte dello stesso Bonfatti che negò il trasferimento dei Pct a Iss, quando questo glieli chiese durante l’amministrazione straordinaria del Cis, oltre a risultare da due regolamenti di Banca Centrale relativi proprio al trattamento dei Pronti contro termine.

In sostanza mancherebbe il presupposto della truffa perché l’Iss riteneva, erroneamente secondo la difesa, che i Pct fossero di sua proprietà e quindi la banca non potesse disporne per darli in garanzia.

Questo sarebbe il raggiro contestato, ma non essendoci il passaggio di proprietà, il raggiro non si sarebbe sostanziato secondo la difesa. “Non sono io o Bonfatti, ancorché autorevole, a sostenerlo.

Ci sono normative e regolamenti di Banca Centrale – ha detto l’avvocato Fabio Federico – Di fronte a una realtà sostanziale così chiara, arrivare a una condanna di 5 anni e 10 mesi, è una ingiustizia. I regolamenti di Bcsm specificano che il contratto di Pronti contro termine sono una modalità di raccolta diretta da parte della banca, che a carico del contraente comporta acquisizione soltanto del ‘rischio banca’.

Che cosa significa? Che se i titoli dovessero totalmente perdere valore, al contraente non interesserebbe, perché sarebbe comunque garantito a scadenza. La sostanza delle cose è chiarissima. Non passano di proprietà”.

A testimonianza di ciò “l’Iss non ha iscritto a bilancio i titoli, ma ha iscritto il credito”, ha detto l’avvocato. Ecco perché non c’è raggiro per la difesa e “non c’è nessuna delle condizioni che possano giustificare una condanna così severa”.

Anche sul precedente giurisprudenziale richiamato dalle parti civili a sostegno della tesi che il Pct sarebbe passato di proprietà: “Intanto non è un orientamento giurisprudenziale, poiché si tratta di un’unica sentenza degli anni ‘90 della dottoressa Pierfelici. Sentenza del 1997 che va contestualizzata in quel periodo, quando ancora non c’erano le leggi successive e i citati regolamenti di Bcsm del 2007 e del 2016. La condanna è semplicemente, rispetto a questo, un’ingiustizia. Non ho rivolto domande, a suo tempo, perché la situazione era cristallina”.

Circa il calcolo del coefficiente di solvibilità della banca, di cui al secondo capo di imputazione secondo il quale Guidi avrebbe comunicato un coefficiente gonfiato, la difesa sostiene che non siano stati svolti i dovuti accertamenti e approfondimenti che possano ritenersi “di giustizia”, anzi, a una prima perizia d’ufficio del dottor Gasperoni, ne è stata richiesta una seconda alla stessa Banca Centrale che muoveva la contestazione. Questo lamentato la difesa chiedendo, quindi, l’assoluzione per tutti i capi di imputazione

Il giudice delle Appellazioni Renato Bricchetti si è riservato di decidere.

Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente il giorno dopo

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