Razzismo e intolleranza, ecco le 10 raccomandazioni dell’ECRI per una San Marino più inclusiva

Razzismo e intolleranza, ecco le 10 raccomandazioni dell’ECRI per una San Marino più inclusiva

Pubblicato, in data odierna, il Rapporto su San Marino della Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza (ECRI) del Consiglio d’Europa, adottato dalla plenaria dell’ECRI il 9 aprile 2024 e presentato al Comitato dei Delegati dei Ministri lo scorso 19 giugno.

Il Dipartimento per gli Affari Esteri in una nota spiega che “il Rapporto fa seguito alla visita di monitoraggio compiuta in Repubblica nel mese di giugno dello scorso anno da una delegazione dell’Organismo di Strasburgo. Per San Marino si è trattato del sesto ciclo di valutazione (quello precedente risale al 2017).
L’ECRI effettua ciclicamente procedure di controllo nei Paesi membri, al fine di registrare i progressi e le eventuali carenze nell’ambito del contrasto al razzismo e all’intolleranza, coinvolgendo un ampio numero di rappresentanti istituzionali e della società civile, chiamati ad illustrare il quadro giuridico interno, gli strumenti e le iniziative predisposte per limitare e contrastare casi di discriminazione. Nell’ambito delle sue mansioni statutarie, l’ECRI formula altresì suggerimenti e proposte per affrontare i problemi individuati.
Il Rapporto relativo a quest’ultimo ciclo di monitoraggio evidenzia i miglioramenti compiuti negli ultimi sei anni da San Marino, particolarmente apprezzati dalla Commissione. In particolare, sono state sottolineate la ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica e il suo Protocollo aggiuntivo, l’adozione della legge sulle unioni civili, l’adozione di una serie di misure di sensibilizzazione e prevenzione riguardo al discorso d’odio e l’istituzione di un Gruppo di lavoro per la creazione di una commissione speciale per la lotta al razzismo, all’intolleranza e all’incitamento all’odio e alla violenza”.

Aggiunge il comunicato: “Nel Rapporto vengono altresì segnalate dieci Raccomandazioni della Commissione per rafforzare l’apparato normativo interno, per rendere più efficaci le iniziative a contrasto di ogni forma di discriminazione, includendo la prevenzione del razzismo e dell’intolleranza, e favorendone una maggiore sensibilizzazione”.

Eccole: (La posizione delle raccomandazioni nel testo del rapporto è indicata tra parentesi).

  1. (§8) L’ECRI raccomanda alle autorità, in via prioritaria, di istituire un organismo per la promozione dell’uguaglianza, che benefici di tutte le garanzie di indipendenza e disponga di risorse umane e finanziarie sufficienti, come anche di funzioni e competenze necessarie a compiere la sua missione, alla luce della sua Raccomandazione revisionata di politica generale n. 2 sugli organismi per la promozione dell’uguaglianza incaricati di combattere il razzismo e l’intolleranza a livello nazionale.
  2. (§16) L’ECRI raccomanda alle autorità di assicurare che l’educazione ai diritti umani includa la prevenzione del razzismo e dell’intolleranza e, in particolar modo, una maggiore sensibilizzazione alle questioni legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle caratteristiche sessuali, in modo consono all’età, all’interno dell’ambiente scolastico. In tale contesto, la formazione iniziale e continua degli insegnanti di istruzione primaria e secondaria sulle questioni relative ai diritti umani, comprese quelle legate all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle caratteristiche sessuali, deve essere rafforzata.
  3. (§20) L’ECRI raccomanda alle autorità, in via prioritaria, di portare a termine l’adozione delle norme volte a prevenire e combattere le molestie, comprese quelle online, e le violenze in ambito scolastico e di istituire un dispositivo di monitoraggio delle molestie e delle violenze di natura razzista e LGBTI-fobia a livello di istituti scolastici.
  4. (§33) L’ECRI raccomanda alle autorità di istituire un quadro giuridico che disciplini espressamente le condizioni e le procedure di riconoscimento giuridico del genere e di elaborare linee guida chiare riguardanti i trattamenti di affermazione del genere, alla luce della sua Raccomandazione di politica generale n. 17 sulla prevenzione e la lotta contro l’intolleranza e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI e di altri strumenti pertinenti del Consiglio d’Europa.
  5. (§40) L’ECRI raccomanda alle autorità di organizzare, in collaborazione con gli attori della società civile interessati, una campagna di informazione e sensibilizzazione di tutti i settori della società sui discorsi d’odio razzisti e LGBTI- fobici, compresi quelli online, sulle disposizioni giuridiche e sui diritti esistenti in questo ambito, nonché sulle vie di ricorso disponibili contro tali discorsi. Nel farlo, le autorità devono tenere debitamente conto della Raccomandazione di politica generale n. 15 dell’ECRI relativa alla lotta contro il discorso dell’odio e della Raccomandazione Rec(2022)16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla lotta contro il discorso d’odio.
  6. (§45) L’ECRI raccomanda alle autorità di prendere misure che consentano l’introduzione esplicita dei motivi di discriminazione basati su lingua, colore, identità di genere e caratteristiche sessuali in tutte le disposizioni di diritto penale volte a combattere il razzismo e l’intolleranza.
  7. (§59) L’ECRI raccomanda alle autorità di potenziare l’offerta dei corsi di lingua proposti ai migranti i) estendendo la durata e il livello linguistico da raggiungere,
    tenendo conto delle linee guida internazionali , e ii) istituendo un sistema di monitoraggio e di valutazione per poter procedere a eventuali aggiustamenti e adattamenti.
  8. (§65) L’ECRI ribadisce la raccomandazione in cui chiedeva alle autorità di i) rivedere le disposizioni che disciplinano l’acquisizione della cittadinanza sammarinese per naturalizzazione al fine di ridurre il periodo di residenza continuativo richiesto per poter presentare domanda e ii) introdurre maggiore flessibilità in materia di doppia cittadinanza al momento dell’acquisizione della cittadinanza sammarinese.
  9. (§74) L’ECRI raccomanda alle autorità di i) ridurre a cinque anni il periodo di residenza richiesto affinché i cittadini stranieri che risiedono a San Marino possano votare alle elezioni locali, ii) concedere ai cittadini stranieri residenti a San Marino il diritto di eleggibilità alle elezioni locali e iii) firmare e ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale.
  10. (§83) L’ECRI raccomanda vivamente alle autorità di adottare un quadro legislativo completo in materia di prevenzione e lotta contro la discriminazione, alla luce delle sue raccomandazioni di politica generale pertinenti . La legislazione deve vietare ogni forma di discriminazione fondata sull’elenco di tutti i motivi di discriminazione che rientrano nel mandato dell’ECRI in ogni sfera della vita, stabilire degli obblighi chiari per le autorità e fornire gli strumenti giuridici necessari per prevenire e combattere la discriminazione razziale e la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI. Laddove necessario, deve essere chiesto il sostegno del Consiglio d’Europa.

Rapporto ECRI 2024

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